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D.Lvo 17/03/1995 n. 2304.3. I valori delle concentrazioni riportate nella colonna 4 della Tabella IV1 si riferiscono ad un’esposizione di 2.000 ore per anno solare. 4.4. Ferma restando la regola relativa ai radionuclidi Ar39, Kr83m e Kr85 cui al punto 4.2, nel caso di esposizione a miscele di radionuciclidi in aria deve essere verificata la condizione seguente, sia in cinque anni solari consecutivi qualsiasi, sia in un anno solare: Cj = 1 j . KACj dove: Cj è la concentrazione in aria in Bq/m3 del radionuclide, mediata su cinque anni solari consecutivi oppure su un anno solare; K è uguale rispettivamente a 2/5 se il periodo considerato è un quinquennio o a 1 se il periodo è un anno solare; K DACj è il valore della concentrazione in aria del radionuclide j riportato nella colonna 4 della Tabella IV-1. 5. Disposizioni particolare per le lavoratrici esposte in età fertile 5.1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto per la esposizione globale al paragrafo 1 e per l’esposizione a particolari organi e tessuti al paragrafo 2, l’esposizione delle lavoratrici, nonché delle apprendiste e delle studentesse di cui al punto 6.2, che siano in età fertile, deve inoltre essere tale da assicurare che l’equivalente dei dose all’addome ricevuto in un trimestre solare qualsiasi non superi 13 mSv. 5.2. Ove sussista il rischio di introduzione di radionuclidi per inalazione deve altresì essere assicurato che le concentrazioni di radionuclidi in aria mediate su un trimestre solare qualsiasi non superino i valori riportati nella colonna 4 della Tabella IV-1. 6. Limiti di esposizione per apprendisti e studenti 6.1. I limiti di equivalente di dose ed i limiti di introduzione per gli apprendisti e per gli studenti di cui al paragrafo 2 dell’Allegato III del presente decreto sono stabiliti ai punti seguenti, in relazione alla suddivisione dei medesimi in ragione dell’età e del tipo di attività lavorativa o di studio. 6.2. Per i soggetti di cui alla lettera a) del punto 2.1 dell’Allegato III i limiti di equivalente di dose, di introduzione per inalazione o, se del caso, di concentrazione in aria, sono uguali ai limiti fissati per i lavoratori esposti ai sensi dei paragrafi da 1 a 5. 6.3. Per i soggetti di cui alla lettera b) del punto 2.1 dell’Allegato III, i limiti sono fissati, in ogni anno solare: 1) per l’equivalente di dose in: a) 6 mSv per esposizione globale; il limite per l’equivalente di dose efficace, definito al paragrafo 13, è anch’esso pari a 6 mSv per anno solare; b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1 per il cristallino, la pelle nonché per le mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto punto; 2) per le introduzioni per inalazione in 12/100 dei valori riportati nella colonna 3 della Tabella IV-1; per l’esposizione a miscele di radionuclidi deve essere verificata la relazione: . Ij . INA = 1 . j . .. . .. . 0.12ALIj . 3) per le concentrazioni in aria, in 12/100 dei valori riportati nella colonna 4 della Tabella IV-1; si applicano per le concentrazioni le particolari condizioni di impiego stabilite nel paragrafo 4, escluse quelle che si riferiscono al limite quinquennale e fatti salvi i limiti di concentrazione di cui al n. 4); 4) per gli isotopi radioattivi sottoriportati i limiti di cui al n. 1) sono rispettati se le concentrazioni in aria mediate su un anno solare non superano i valori seguenti, espressi in Bq/m3 Ar39 = 2x106 Kr83m = 1x108 Kr85m = 1x106 6.4. Per i soggetti di cui alle lettere c) e d) del punto 2.1 dell’Allegato III, i limiti annuali di equivalente di dose e di introduzione, con riferimento alla loro attività, sono eguali alla metà di quelli stabiliti per le persone del pubblico nei paragrafi 14 e 15; per detti soggetti, inoltre, ogni singola esposizione correlata alla loro attività non può superare un ventesimo dei valori annuali di cui al par. 14 e un centesimo dei valori annuali di cui al par. 15. 7. Esposizioni esterna ed interna concomitanti per lavoratori esposti, apprendisti e studenti 7.1. Quando l’esposizione è totale, i limiti di equivalente di dose fissati per i lavoratori esposti nel paragrafo 1, per le lavoratrici esposte nel paragrafo 5 e per gli apprendisti e studenti nei punti 6.2 e 6.3, sono rispettati se è soddisfatta, sia in cinque anni solari consecutivi qualsiasi per i lavoratori, sia in un anno solare per tutti oltre a quanto disposto al punto 7.4, la condizione: Hest Ij + . INA 1 j . .. . .. HL 0.12ALIj o, nei pertinenti casi di cui ai paragrafi 4 e 5, se è soddisfatta l’analoga condizione relativa alle concentrazioni. 7.2. Nella relazione di cui al punto 7.1: HL è il limite di equivalente di dose in mSv, globale o all’addome, fissa- to ai sensi dei paragrafi 1 e 5 e ai punti 6.2 e 6.3, per i soggetti e per i periodi di tempo previsti in tali disposizioni; Hest è l’equivalente di dose in mSv ricevuto per esposizione esterna globale o all’addome nei periodi di tempo di cui sopra; Ij INA è l’introduzione in Bq per inalazione del radionuclide j nei periodi di cui sopra; ALIj è il valore di introduzione riportato nella colonna 3 della Tabella IV-1. 7.3. Nella relazione di cui punto 7.1 K è uguale : a) per il lavoratori esposti e per gli apprendisti e studenti di cui al punto 6.2, a 2 se il periodo di esposizione è un quinquennio, a 1 se tale periodo è un anno solare; b) per le lavoratrici esposte di cui al paragrafo 5, nonché le apprendiste e le studentesse di cui al punto 6.2, a 1/4 riferito ad un periodo di un trimestre; c) per gli apprendisti e studenti di cui al punto 6.3 n. 2), a 12/100. 7.4. Resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti annuali di esposizioni per particolari organi o tessuti, stabiliti nel paragrafo 2 e nel punto 6.3 n. 1) , lettere b) e c), 4). 8. Particolari condizioni di esposizione 8.1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli studenti ad essi equiparati ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato III sia superato, anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o, nel caso di lavoratori classificati in categoria A, eccezionali concordate, il limite annuale di esposizione globale ovvero di equivalente di dose efficace di 50 mSv di cui al paragrafo 1, le successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a 20 mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti gli anni solari seguenti, compreso l’anno del superamento, risulti non superiore a 20 mSv. 9. Sorveglianza medica eccezionale 9.1. L’obbligo della sorveglianza medica eccezionale previsto dall’articolo 91 del presente decreto sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti che, nel corso delle loro attività lavorative o di studio, abbiano subito, in un anno solare: a) un’esposizione maggiore del limite di 50 mSv fissato al paragrafo 1 per esposizione globale, oppure; b) un’esposizione maggiore di uno dei limiti fissati nel paragrafo 2, op pure ; c) un’esposizione tale da comportare il superamento di uno dei limiti annuali di introduzione di cui al paragrafo 3 con le modalità di applicazione stabilite nel medesimo paragrafo, oppure ; d) un’esposizione totale tale da comportare il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 7.1, nella quale HL è pari a 50 mSv, ALIj è il valore riportato nella colonna 3 della Tabella IV-1 e K è uguale a 1. 9.2. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 92 del presente decreto sussiste ove si siano verificate le condizioni di cui al punto 9.1. 10. Lavoratori autonomi, dipendenti da terzi e lavoratori non esposti 10.1. I limiti di equivalente di dose ed i limiti di introduzione per i lavoratori che, in relazione alle proprie occupazioni, sono considerati, ai sensi del paragrafo 1 dell’Allegato III, lavoratori non esposti, nonché per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, che svolgano nell’ambito aziendale attività diverse da quelle dei lavoratori esposti, sono, con riferimento all’attività lavorativa di tali soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati per le persone del pubblico nei parr. 14 e 15. 11. Precedenti esposizioni lavorative 11.1. Ai fini dell’applicazione di quanto stabilito nel presente Allegato non si tiene conto delle esposizioni anteriori alla data da cui hanno effetto le disposizioni dell’Allegato stesso. 12. Equivalente di dose. Fattori di qualità e di conversione 12.1. L’equivalente di dose H si ottiene moltiplicando la dose assorbita D per il fattore di qualità Q. i valori del fattore di qualità nonchè del fattore di qualità efficace Q i diversi tipi di radiazione sono fissati nelle Tabelle IV-5, IV-6 e IV-7. 12.2. Il fattore di qualità Q è una funzione del trasferimento lineare di energia L 8 impiegata per ponderare le dosi assorbite onde attribuire loro significato ai fini della radioprotezione (Tabella IV - 4). 12.3 Il fattore efficace di qualità Q è il valore medio del fattore di qualità quando la dose assorbita è impartita da particelle aventi diversi valori di L 8 . Tale fattore è calcolato secondo la relazione: 1 8 dD Q = . Q dL8 D 0 dL8 12.4. Nelle figure da IV-1 a IV-5 sono riportati i valori dei fattori di conversione (rateo di fluenza - rateo - di equivalente di dose) in funzione dell’energia delle particelle, nonchè del fattore di qualità Q e del fattore di qualità efficace in funzione dell’energia delle particelle o di Loo in acqua, da utilizzare nel calcolo dell’equivalente di dose. 13. Equivalente di dose efficace 13.1. L’equivalente di dose efficace, da utilizzare nel caso di esposizione non omogenea, è definito come: HE = S T wT HT dove: HT è l’equivalente di dose medio all’organo o tessuto T; wT è il fattore di ponderazione dell’equivalente di dose all’organo o tessuto T. 13.2. I valori dei fattori di ponderazione sono i seguenti: Gonadi 0,25 Mammelle 0,15 Midollo osseo rosso 0,12 Polmone 0,12 Tiroide 0,03 Ossa (superfici ossee) 0,03 Rimanenti organi e tessuti 0,30 13.3. Per determinare il contributo dei rimanenti organi o tessuti, si valuta l’equivalente di dose medio per i 5 organi o tessuti più esposti dei rimanenti organi o tessuti (eccettuati il cristallino, la pelle, gli avambracci, le mani, i piedi e le caviglie) utilizzando per ognuno un fattore di ponderazione 0,06. Si trascura in questo caso l’esposizione di tutti gli altri organi o tessuti. 14. Limiti di equivalente di dose per esposizione globale e di equivalente di dose efficace per le persone del pubblico 14.1. Il limite di equivalente di dose globale per le persone del pubblico è stabilito in 1 mSv per anno solare. 14.2. Il limite di equivalente di dose efficace, definito al paragrafo 13, è pari al limite stabilito al punto 14.1 per l’esposizione globale. 15. Limite di equivalente di dose per particolari organi o tessuti per le persone del pubblico 15.1. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al paragrafo 14, per le persone del pubblico devono altresì essere rispettati in un anno solare i seguenti limiti: a) 15 mSv per lil cristallino; b) 50 mSv per la pelle; se l’esposizione deriva da una contaminazione cutanea, il limite si applica all’equivalente di dose medio su qualsiasi superfice di 1cm2 c) 50 mSv per mani, avanbracci, piedi e caviglie. 16. Limiti di esposizione interna per le persone del pubblico 16.1 In caso di esposizione interna i limiti di equivalente di dose di cui al paragrafo 14 per le persone del pubblico sono rispettati se le introduzioni di radionuclidi per inalazione o per ingestione non superano in un anno solare i valori riportati rispettivamente nelle colonne 5 e 6 della Tabella IV-1. Tali valori si riferiscono agli adulti; per i bambini occorre tener conto delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche che possono comportare modificazioni dei valori medesimi. 16.2. In caso di esposizione a miscele di radionuclidi per inalazione e per ingestione, i limiti di equivalente di dose per le persone del pubblico di cui al paragrafo 14, sono rispettati se è verificata, in un anno solare, la seguente condizione: . I . . Sj . . j .. INA + . .. ING 1 ALI j ALI . . dove: Ij INA e Ij ING sono le introduzioni in Bq, in un anno solare del radionuclide j, rispettivamente per inalazione e per ingestione; ALIj INA e ALIj ING sono i valori di introduzione annuale del radionuclide j, rispettivamente per inalazione e per ingestione, riportati nelle colonne 5 e 6 della Tabella IV-1.
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